Il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73 CCII)

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza). Inoltre, la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 69 c. 1 d.lgs. 14/2019).