L’Esdebitazione per Incapiente (ex art. 283 ss.)

ESDEBITAZIONE : IL DEBITORE INCAPIENTE (Art. 283 ss.) La procedura, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni che potremmo definire imprescindibili:

a) debitore persona fisica meritevole, dove per “meritevolezza” deve intendersi l’assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
b) assenza di beni da liquidare.