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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha come elemento fondamentale il Piano di Ristrutturazione Debiti previsto dall’Articolo 67. Questo costituisce un sostegno specifico e mirato per i consumatori che si trovano in uno stato di sovraindebitamento. L’obiettivo principale è garantire che il debitore, in questa situazione delicata, sia considerato meritevole e non responsabile per il proprio stato di indebitamento.

Il consumatore deve trovarsi in una situazione di crisi o insolvenza, indicando una difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l’insolvenza. La crisi può manifestarsi con l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni pianificate, mentre l’insolvenza si evidenzia con inadempimenti o altri fatti che dimostrano l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente i propri impegni finanziari.

La chiave di accesso a questa procedura è la “meritevolezza“. Il debitore deve dimostrare che il proprio sovraindebitamento non è causato da colpa grave o dolo. La procedura mira a distinguere situazioni di difficoltà finanziaria causate da circostanze avverse piuttosto che da comportamenti scorretti o negligenza del debitore.

Il concetto di meritevolezza in questo contesto non implica una condanna morale o giuridica. Al contrario, dovrebbe essere un criterio guida per identificare coloro che hanno compiuto sforzi significativi per risanare la propria situazione finanziaria. Si distingue tra chi è incappato in difficoltà economiche per cause al di fuori del proprio controllo e chi ha agito in malafede, perseguendo scorrettamente una gestione imprudente delle proprie risorse finanziarie.

Il Concordato Minore disciplinato dagli articoli 74-83 prevede procedura progettata per professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative, offrendo loro una soluzione mirata per continuare la propria attività imprenditoriale o professionale in situazioni di sovraindebitamento. 

 

Casi particolari di Applicazione del Concordato minore prevedono l’estensione della procedura anche a debitori che sono soci di società di capitali e agiscono come fideiussori nei confronti della società stessaIn questi casi, il Concordato Minore diventa uno strumento flessibile per affrontare situazioni complesse in contesti societari.

 

La presentazione del Concordato Minore è consentita solo quando è previsto l’apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggiore soddisfazione dei creditori nella procedura. Questo aspetto mira a garantire che la proposta presentata sia realistica e attuabile nel lungo termine. Il contenuto del Concordato è completamente libero, dando ai debitori la flessibilità necessaria per adattare la proposta alle loro specifiche esigenze e circostanze. Tuttavia, devono essere specificati tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, assicurando una gestione oculata del processo.

 Una caratteristica distintiva è la possibilità di indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma ritenuta idonea, offrendo una gamma di opzioni per la gestione del debito. Inoltre, è possibile suddividere i creditori in classi, garantendo una distribuzione equa delle risorse disponibili.

La liquidazione controllata, rilevante evoluzione della precedente liquidazione del patrimonio detta dalla L. n. 3/2012, rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore. Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

La liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se è stato verificato che il debitore non ha presentato in precedenza una domanda di accesso alle procedure (i.e. non ha effettuato l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi). Presupposto oggettivo per l’accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato.

La liquidazione controllata coinvolge l’intero patrimonio del sovraindebitato, con esclusione

  1. dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, ivi compreso il quinto dello stipendio eventualmente ceduto in garanzia ; 
  2. i crediti per alimenti e per mantenimento, la retribuzione, la pensione e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  3. delle cose non pignorabili per disposizione di legge; (iv) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale.

La procedura, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni che potremmo definire imprescindibili

  • debitore persona fisica meritevole, dove per “meritevolezza” deve intendersi l’assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
  •  assenza di beni da liquidare.

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